Lombardia. A Renzi una terza istanza di incostituzionalità della legge sull’edilizia di culto

Ampia piattaforma di realtà laiche e religiose chiede la sospensiva da parte della Consulta

Roma (NEV), 11 marzo 2015 – Al presidente del Consiglio Matteo Renzi lo scorso 6 marzo è arrivata la terza istanza di impugnativa con sospensiva della legge regionale lombarda n. 2/2015, “Modifiche alla lr 12/2005; principi per la pianificazione delle attrezzature religiose”. Seppur rinominata “legge anti-moschee”, essa contiene – come da più parti sollevato anche dalle chiese evangeliche – elementi lesivi della libertà di culto non solo di musulmani, bensì di tutte le confessioni, con o senza Intesa con lo Stato, diverse dalla cattolica.

Dopo l’istanza avanzata lo scorso 25 febbraio al capo del governo dall’opposizione del Consiglio regionale lombardo, e quella analoga avanzata subito dopo dalla Commissione delle chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato (CCERS), è la volta di quella sostenuta da un’ampia piattaforma di realtà laiche e religiose, tra cui: Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Avvocati per Niente (APN), Consulta Milanese per la Laicità delle Istituzioni, Coordinamento delle Associazioni Islamiche di Milano e Monza e Brianza (CAIM), Unione induista. Hanno sottoscritto l’istanza anche significative realtà cattoliche meneghine come la Comunità di Sant’Egidio e la Casa della Carità.

L’auspicio è che venga discussa già nel prossimo Consiglio dei ministri: la procedura prevede che l’impugnativa dinanzi alla Consulta sia su iniziativa del Presidente del Consiglio, l’unico investito da questo potere, entro i 60 giorni di promulgazione della legge “incriminata”. Già a fine febbraio era stata diffusa la notizia dell’impegno della Presidenza del Consiglio in questo senso.

Tra i numerosi profili di incostituzionalità della norma ricordiamo, a titolo indicativo, la violazione delle norme in materia di parità di trattamento tra confessioni religiose; la previsione di un controllo della Regione e dei Comuni sugli statuti delle varie confessioni per verificare se abbiano finalità religiosa; la possibilità di sottoporre a referendum la richiesta di autorizzazione di un nuovo luogo di culto; l’assoggettamento della pratica di culto a procedimenti amministrativi palesemente discriminatori; la subordinazione della libertà di culto a generiche motivazioni attinenti alla sicurezza pubblica.