Roma (NEV), 06 agosto 2026 – di Fiona Kendall – Uno dei pilastri più decantati del Patto sulla migrazione e l’asilo è stato la creazione del cosiddetto “meccanismo di solidarietà”, volto a consentire la condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri dell’UE nell’esame delle domande di asilo. Ciò consente potenzialmente di alleggerire la pressione sugli Stati membri situati alle frontiere dell’UE grazie al contributo dei paesi che si trovano in posizioni geografiche meno svantaggiate.
Il compromesso raggiunto per giungere a un accordo sul meccanismo definito nell’«AMMR»¹ (il regolamento di competenza all’interno del Patto) ha suscitato critiche da tutto lo spettro politico; per alcuni va ben oltre ciò che è ragionevole, per altri non è affatto sufficiente.
Il meccanismo richiede l’identificazione di qualsiasi «situazione migratoria significativa» e del livello di pressione migratoria (o del relativo rischio) sugli Stati membri dell’UE in un periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno. Sulla base di ciò, verranno individuati gli Stati maggiormente sotto pressione e il numero di casi da ridistribuire proporzionalmente tra gli altri Stati membri dell’UE. Il numero di casi per il 2026 è stato fissato a 21.000, con Grecia, Italia, Cipro e Spagna designati come «Stati beneficiari» ai quali dovrebbe essere estesa la solidarietà.
Come dovrebbe avvenire questa ridistribuzione della pressione? Ovviamente, attraverso il trasferimento fisico dei richiedenti asilo da uno Stato membro all’altro, una pratica definita «sponsorizzazione del rimpatrio». Non sorprende, tuttavia, che pochi Stati membri siano effettivamente disposti a esprimere solidarietà in questo modo.² La maggior parte degli Stati membri sta invece optando per forme alternative di solidarietà: realizzazione di progetti di capacity building, la messa a disposizione di personale specializzato, assistenza tecnica o materiale; oppure (l’opzione preferita dalla maggior parte di essi) un contributo di 20.000 euro per ogni persona non trasferita al bilancio dell’UE, da destinare agli Stati membri in prima linea per rafforzare le capacità in materia di asilo, accoglienza e gestione delle frontiere o per sostenere progetti esterni volti a ridurre gli arrivi non autorizzati. Si stima, infatti, che nel corso del 2026 non saranno effettuati più di 9.000 trasferimenti, dato il numero esiguo di Stati che hanno deciso di impegnarsi.
Per i paesi sottoposti a pressione migratoria, il funzionamento del meccanismo di solidarietà è chiaramente fondamentale. Esso è tuttavia subordinato al fatto che gli Stati membri beneficiari – tra cui l’Italia – mettano ordine al proprio interno per quanto riguarda l’attuazione dell’intero Patto.³ Ciò include il corretto funzionamento di quello che in precedenza veniva definito il «sistema di Dublino»⁴, in base al quale lo Stato membro dell’UE con la responsabilità designata di esaminare una domanda di asilo sarebbe il paese di primo ingresso. Questo, a quanto pare, rappresenta un problema.
Nonostante le indicazioni fornite su questo punto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea⁵ l’Italia si rifiuta ormai da alcuni anni di accogliere i «rimpatriati di Dublino», ovvero i richiedenti asilo presenti in altri paesi dell’UE per i quali è stato accertato che il paese di primo ingresso è stato l’Italia. Si tratta di una chiara violazione del sistema di Dublino. Di conseguenza, ciò mette a rischio il funzionamento del meccanismo di solidarietà per l’Italia. La Commissione europea, nella sua valutazione della decisione che individua gli Stati attualmente sottoposti a una particolare pressione migratoria, pubblicata il 15 luglio 2026, afferma:
“Le misure adottate dall’Italia dimostrano sforzi significativi [ma] non si sono osservate indicazioni concrete che le prassi previste dal regolamento Dublino III, e in particolare per quanto riguarda la sospensione dell’accoglienza dei trasferimenti…, non sussistano più. Inoltre, non vi sono… indicazioni che le autorità italiane abbiano avviato un dialogo attivo con altri Stati membri o adottato le misure pratiche e logistiche necessarie per riprendere i trasferimenti. L’Italia deve rimuovere tutti gli ostacoli rimanenti in via prioritaria…”
Come sottolinea la Commissione europea nell’introduzione alla sua relazione, «un obiettivo centrale del Patto è quello di istituire un sistema equilibrato e integrato in cui responsabilità e solidarietà siano collegate e si rafforzino a vicenda». Se l’Italia vuole beneficiare del meccanismo di solidarietà, deve anche assumersi le proprie responsabilità.
Note e riferimenti normativi:
¹ Regolamento (UE) 2024/1351, ufficialmente riconosciuto come Asylum and Migration Management Regulation (Regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione).
² La Polonia e l’Ungheria hanno chiarito fin dall’inizio la loro opposizione politica all’accoglienza dei trasferimenti. All’Austria, alla Bulgaria, alla Croazia, alla Cechia, all’Estonia e alla Polonia è stato riconosciuto di aver subito una pressione migratoria cumulativa negli anni precedenti al Patto e pertanto è stato loro consentito di richiedere detrazioni totali o parziali dalle rispettive quote di solidarietà.
³ Ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 3 e 4, del regolamento AMMR, gli Stati membri contributori non sono tenuti a dare esecuzione agli impegni assunti nei confronti di uno Stato membro beneficiario qualora la Commissione abbia individuato carenze sistemiche relative alle norme in materia di responsabilità che potrebbero comportare gravi conseguenze negative per il funzionamento del regolamento
⁴ Contenuto nel “Dublin III”, Regolamento (UE) n.604/2013
⁵ Sentenza del 19 dicembre 2024 nelle cause riunite C-185/24 e C-189/24 [Tudmur], punto 42; confermata anche dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 marzo 2026 nella causa C-458/24 [Daraa], punto 3, ha confermato che uno Stato membro designato come responsabile ai sensi del regolamento di Dublino non può liberarsi unilateralmente di tale responsabilità.
With Solidarity Comes Responsibility
A much-vaunted pillar of the Pact on Migration and Asylum has been the creation of a so-called “solidarity mechanism” to enable responsibility to be shared by EU member states for processing asylum claims. This potentially allows pressure on EU border states to be eased by countries in less geographically-challenged locations.
The compromise reached to achieve agreement on the mechanism articulated within the “AMMR”¹ (the relevant regulation within the Pact) has drawn criticism from across the political spectrum; for some it goes well beyond what is reasonable; for others it does not go nearly far enough.
The mechanism requires identification of any “significant migratory situation” and the level of migratory pressure (or risk thereof) on EU member states over a period running from the 1st July to 30th June each year. Based on that, the states most under pressure and the number of cases to be re-distributed proportionately across other EU member states will be decided. The number of cases for 2026 has been fixed at 21,000, with Greece, Italy, Cyprus and Spain being designated the “Beneficiary States” to which solidarity should be extended.
How should this redistribution of pressure be effected? Most obviously, through the physical relocation of asylum-seekers from one member state to another, a practice characterised as “return sponsorship”. Perhaps unsurprisingly, however, few member states are in fact willing express solidarity in this way.² Instead, most member states are opting for alternative expressions of solidarity: provision of capacity building projects; provision of specialist staff, technical or material assistance; or (the preferred option of most) a contribution of €20,000 per un-relocated person to the EU budget to be funnelled to frontline member states to strengthen asylum, reception and border management capacity or to support external projects designed to reduce unauthorised arrivals. It is, in fact, estimated that no more than 9,000 relocations will be effected during 2026 given the low number of states opting to commit.
For countries suffering migratory pressure, operation of the solidarity mechanism is clearly crucial. It is, however, conditional on beneficiary member states – including Italy – putting their house in order in terms of implementation of the entire Pact.³ This includes the proper functioning of what was formerly referred to as the “Dublin system”⁴ whereby the EU member state with designated responsibility for processing an asylum claim would be the EU country in which the asylum-seeker first set foot. That, it seems, is a problem.
Notwithstanding direction on this point from the Court of Justice of the European Union⁵, Italy has for some years now refused to accept “Dublin returnees”, namely, asylum-seekers in other EU countries discovered to have first set foot in Italy. This is a clear breach of the Dublin system. As such, this puts operation of the solidarity
mechanism at risk for Italy. The European Commission, in its first assessment of the decision identifying the states currently suffering particular migratory pressure, published on 15th July 2026, states:
“The measures taken by Italy show significant efforts [but] no concrete indications could be observed that the practices under the Dublin III Regulation, and notably with regard to the suspension of the reception of transfers…no longer persist. Furthermore, there are…no indications that the Italian authorities have actively engaged with other member states or the practical and logistical steps to resume transfers. Italy needs to remove all the remaining impediments as a matter of priority…”
As the European Commission sets out in the introduction to its report, a “central objective of the Pact is to establish a balanced and integrated system in which responsibility and solidarity are linked and mutually reinforcing”. If Italy is to be a beneficiary of the solidarity mechanism, it must also step up to the plate with regard to its responsibilities.
Notes and References
¹ Regulation (EU) 2024/1351, officially known as the Asylum and Migration Management Regulation.
² Poland and Hungary have from the outset made clear that their political opposition to accepting relocations. Austria, Bulgaria, Croatia, Czechia, Estonia and Poland are recognised as having suffered cumulative migratory pressure in the years prior to the Pact and therefore permitted to request full or partial deductions from their solidarity quotas.
³ In terms of Art. 60 (3)(4) AMMR, contributing member States shall not be required to implement pledges towards a benefitting member state where the Commission has identified systemic shortcomings with regard to responsibility rules that could result in serious negative consequences for the functioning of the Regulation.
⁴ Embedded within “Dublin III”, Regulation (EU) 604/2013
⁵ Judgment of 19 December 2024 in joined Cases C 185/24 and C 189/24 [Tudmur], paragraph 42; confirmed also by CJEU judgement of 5 March 2026 on C-458/24 [Daraa], paragraph 3 confirmed that a member state designated as resopnsible under the Dublin Regulation cannot unilaterally discharge itself from that responsibility.





























